D.M. 28-12-2007 (GU 18 febbraio 2008, n. 41) Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe elettriche, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale al fine, tra l'altro, di realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
Visto il provvedimento CIP n. 34/1974, che ha istituito la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente pubblico non economico che svolge la sua attività nel settore energetico con competenze in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dalle altre amministrazioni competenti al fine, tra l'altro, di coprire gli oneri generali di sistema;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 - Supplemento ordinario n. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas, il quale prevede che l'Autorità definisca le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito con legge 17 aprile 2003, n. 83 ed in particolare l'art. 2, comma 5, secondo cui, al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino «misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia che prevede tra gli obiettivi generali
di politica energetica, in particolare, la tutela degli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale è stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267«testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ove, all'art. 4, è definita la famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;
Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale le originarie attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di politiche sociali e assistenza, spettano al Ministro della solidarietà sociale;
Visto l'art. 1, comma 19, lettera e) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di politiche per la famiglia sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale, in particolare, sono state delegate al Ministro delle politiche per la famiglia le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare l'art. 1, commi 362, 363, 364 e 365; con cui è costituito un Fondo da utilizzare, tra l'altro, a copertura di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica a finalità sociali;
Visti i documenti di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dal 1° luglio 2007», pubblicati in data 18 gennaio 2007 e in data 21 maggio 2007;
Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 giugno 2007, n. 135/2007, concernente tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della fascia di clienti finali in condizioni di disagio economico da ammettere ad agevolazione, sotto forma di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, è opportuno utilizzare un indicatore che definisca criteri unificati di valutazione della situazione economica del relativo nucleo familiare;
Considerato che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento ampliamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;
Considerato che i Comuni sono titolari delle competenze relative alla gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e assistenziali;
Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Ritenuto che la direttiva europea 2003/54/CE prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, tra i quali è opportuno ricomprendere non solo i
clienti domestici in condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
Ritenuto necessario introdurre, nell'ambito della revisione dei meccanismi tariffari per l'utenza domestica, misure di compensazione per la tutela dei clienti domestici di cui sopra, da coprire tramite una componente tariffaria a carico di tutti gli utenti del sistema elettrico, prevedendo anche la modulazione delle componenti a copertura degli oneri di sistema;
Ritenuto opportuno introdurre il nuovo sistema di protezione sociale a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalità dell'utenza, prevedendo altresì meccanismi periodici di monitoraggio dell'efficacia dell'applicazione delle misure di compensazione di cui al presente decreto;
Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di cumulare le agevolazioni per i clienti domestici che, versando in condizioni di disagio economico, si trovano anche in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
Ritenuto opportuno che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia riconosciuta in ragione di un livello di potenza impegnata e di consumo di energia elettrica coerente con il numero di componenti della famiglia anagrafica e con le ordinarie apparecchiature di uso domestico;
Ritenuto necessario che, per il riconoscimento delle agevolazioni ai clienti finali domestici che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'uso di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, siano previsti livelli di potenza impegnata e livelli di consumi di energia elettrica compatibili con le tipologie delle suddette apparecchiature;
Ritenuto opportuno che le procedure per l'accesso e l'attivazione del meccanismo di compensazione di cui al presente provvedimento facciano riferimento ai comuni, in considerazione della gestione sinergica dei meccanismi di agevolazione che già svolgono, anche con riferimento alle agevolazioni del settore gas ad essi già affidate;
Ritenuto di utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 362, per la copertura degli eventuali maggiori oneri sostenuti dai Comuni per le procedure le attività di gestione delle procedure di accesso e attivazione del meccanismo di compensazione tariffaria di cui al presente decreto;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'uniformità del riconoscimento delle agevolazioni individuare una soglia unica, a livello nazionale, del valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente;
Visto il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas reso con deliberazione 15 ottobre 2007, n. 262, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2003, convertito nella legge n. 83 del 2003;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari rilasciati in data 29 novembre 2007, 5 dicembre 2007 e 6 dicembre 2007 ai sensi della legge 17 aprile 2003, n. 83, e tenuto conto delle osservazioni formulate;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché per i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
2. Nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti di cui al comma 1, in modo che la stessa:
a) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
b) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti;
c) promuova un uso efficiente delle risorse.
3. La compensazione di cui al comma 1 è applicata alla spesa complessiva sostenuta, comprensiva della quota fissa e delle quote variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le componenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata.
4. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al presente decreto sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.
Art. 2. Criteri di compensazione per i clienti domestici in condizioni di disagio economico
1. Nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%.
2. L'Autorità provvede a definire le modalità applicative, secondo criteri di equità e di graduale superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi attualmente esistenti, mitigando le conseguenze economiche sulle categorie di clienti domestici, negativamente interessati dalla manovra.
3. Ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalità dell'utenza, hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 7.500 euro.
Art. 3. Criteri di compensazione per i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico-terapeutiche
1. La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.
2. A tal fine, l'Autorità sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico possibili modalità compensative, entro il 1° gennaio 2008, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1.
3. La compensazione della spesa di cui al comma 1 è cumulabile con la compensazione prevista dall'art. 2, comma 1, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissibilità.
Art. 4. Gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica
1. Il cliente in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al comune di residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni di
disagio economico, è riferita alle forniture di energia per una sola abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui all'art. 2, comma 3.
2. Il comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel limite indicato all'art. 2, comma 4 ovvero previa presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica di cui all'art. 3, comma 1.
3. In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il comune rilascia al cliente di cui al comma 1, un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunicano al soggetto competente, individuato ai sensi del comma 5, gli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.
4. Ai fini della valutazione e dell'ammissione delle richieste formulate ai sensi del comma 1, il comune provvede ordinariamente in via diretta, fatte salve le facoltà previste dalle disposizioni di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua:
a) il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato nonché gli elementi informativi di cui al comma 3, e a gestire ed erogare la compensazione;
b) le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali.
6. L'impresa di distribuzione di energia elettrica è tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti effettivamente titolare della potenza elettrica impegnata oggetto di compensazione e che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1 siano incluse negli elenchi di cui la medesima impresa è in possesso, anche ai fini dell'attuazione delle procedure di distacco programmato, fatta salva l'adozione di apposite misure del Ministero della salute, ai fini della individuazione delle apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1.
7. Il cliente di cui al comma 1 è tenuto a comunicare con tempestività all'impresa fornitrice di energia elettrica il venir meno delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto e la relativa decorrenza.
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali
1. Nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario elettrico dei clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.
2. I maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo, di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L 'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della famiglia e della solidarietà sociale al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative.
4. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.